NASpI: istruzioni a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
INPS, messaggio n. 420 del 3 febbraio 2025
Con il messaggio n. 420/2025 l’Inps detta le prime precisazioni e le istruzioni operative in merito alle disposizioni, introdotte dall’articolo 1, comma 171, della Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), che impongono la presenza del requisito di almeno 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla Naspi nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta, nei 12 mesi antecedenti, da una risoluzione volontaria di un altro rapporto lavorativo a tempo indeterminato.
La disposizione ha efficacia per gli eventi di disoccupazione determinatisi dal 2025. Pertanto, la norma in esame può essere applicata alle sole domande di Naspi presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a far data dall’inizio del corrente anno. L’Istituto dovrà verificare se l’interessato, nei dodici mesi antecedenti l’evento di cessazione che darebbe origine all’indennità di disoccupazione, abbia cessato un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale.
La disposizione in argomento fa salve le ipotesi:
- delle dimissioni per giusta causa,
- delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità (articolo 55, Dlgs 151/2001), nonché
- di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, che, secondo la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del Dlgs 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione.