NASpI: restituzione proporzionata dell’incentivo all’autoimprenditorialità in caso di forza maggiore
INPS, circolare n. 36 del 4 febbraio 2025
L’Inps, con la circolare n. 36/2025, fornisce indicazioni amministrative a seguito della sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Naspi nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Viene in particolare chiarito che, se l’attività d’impresa intrapresa dal lavoratore si interrompe per eventi di forza maggiore e questo decida di costituire un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui gli è riconosciuta la Naspi a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità, egli non è tenuto alla restituzione integrale della Naspi richiesta.