No alla DIS-Coll per i collaboratori a progetto se non vengono versati i contributi
Corte di Cassazione, ordinanza 18 marzo 2025, n. 7250
In un caso in cui un collaboratore a progetto aveva chiesto l’indennità di disoccupazione DIS-Coll (art. 15 D. Lgs. n. 22/2015) relativamente ad un periodo in cui la società committente non aveva per lui versato i contributi all’INPS, la Cassazione, ribadendo quanto già affermato recentemente, osserva che: (i) ai fini del riconoscimento dell’indennità DIS-COLL, non si applica ai co.co.co. e ai lavoratori a progetto il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, stabilito dall’art. 2116, co. 1, c.c. per i lavoratori subordinati; (ii) il citato art.15, infatti, nel disporre che l’indennità DIS-COLL sia rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e che sia corrisposta per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati in un determinato periodo antecedente la cessazione del rapporto, conferisce rilievo ai soli contributi effettivamente accreditati.