Obbligo di contributi alla Cassa geometri per gli iscritti all’Albo, anche se con attività saltuaria

3 Aprile 2025

Corte di cassazione, ordinanza 3 aprile 2025 n. 8825

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio promosso dalla Cassa di previdenza geometri per ottenere da un iscritto all’Albo relativo i contributi minimi soggettivi e integrativi per cinque anni durante i quali il geometra aveva curato esclusivamente l’accatastamento di sei immobili di proprietà di familiari, la Corte, cassando la diversa decisione dei giudici di merito, ribadisce la propria costante giurisprudenza in proposito, secondo la quale, già in applicazione di leggi risalenti che dell’autonoma regolazione della Cassa all’esito della sua privatizzazione, sono a questa obbligatoriamente iscritti (e tenuti al pagamento dei contributi) i geometri iscritti all’Albo professionale che esercitano, anche senza carattere di continuità, la professione, indipendentemente dalla percezione di un reddito e anche se iscritti ad altra previdenza obbligatoria.