Opzione anche tardiva tra assegno d’invalidità e trattamento ASpI
Corte di cassazione, sentenza 22 agosto 2024 n. 23041
La questione oggetto del giudizio era se l’eventuale opzione di un assicurato titolare di pensione o assegno di invalidità che successivamente maturi i requisiti per l’indennità ASpI sia soggetta a un termine di decadenza. Nell’affrontare la questione, la Cassazione parte dall’analisi della normativa che prevede la possibile coesistenza tra i due istituti (assegno o pensione di invalidità e indennità ASpI), stabilendone l’incompatibilità, ma prevedendo la possibilità per l’assicurato di optare per l’uno o l’altro trattamento, in particolare, in caso di sopravvenienza dei requisiti per l’indennità di disoccupazione, di optare temporaneamente, finché dura la disoccupazione involontaria, per quest’ultima. La Corte rileva poi che, al riguardo, la legge non prevede alcun termine di decadenza per l’esercizio dell’opzione, mentre il termine nel caso in esame stabilito unilateralmente dall’INPS con una propria circolare non ha alcuna efficacia, non avendo l’ente il potere di imporre un tale vincolo alla scelta dell’assicurato, che può pertanto optare anche tardivamente rispetto al momento di coesistenza, con conseguente obbligo di restituire i ratei dell’assegno nel frattempo corrisposti e non dovuti.