Pensione per inabilità civile

18 Marzo 2014

Computabilità del reddito del coniuge ai fini dell’integrazione del requisito economico – D.L. 76/2013 – Ius superveniens – Fattispecie.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di Cassazione ordinanza 18 marzo 2014 n. 6262
La Corte ribadisce che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, il LIMITE REDDITUALE utile per il godimento della PENSIONE DI INABILITA’ va riferito esclusivamente all’interessato, senza il concorso del reddito del coniuge e la pensione così definita decorre, anche per i giudizi ancora in corso, dal 28 giugno 2013 (vedi Cass. n. 27812/2013 sul n. 1 della Newsletter).
Sezione: Previdenza