Permessi retribuiti ex l. 104/92: la procedura
Corte di Cassazione, sentenza 28 novembre 2024, n. 30628
La vicenda riguarda un lavoratore che, a seguito di domanda amministrativa di fruizione dei permessi retribuiti per assistenza a persona con handicap grave, di cui all’art. 33, l. 104/92, aveva ottenuto dall’INPS l’autorizzazione a beneficiare di tali permessi solo per un periodo determinato, da gennaio a giugno 2009, ma aveva continuato a fruirne anche dopo questo periodo, fino al 2015. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore avverso la sentenza d’appello, che aveva condannato il dipendente a restituire alla società datrice (che avrebbe dovuto trasferirle all’INPS) le somme percepite a titolo di permessi retribuiti nel periodo non coperto dall’autorizzazione, osserva che: (i) il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti sorge a seguito di presentazione della domanda amministrativa e della verifica, da parte dell’ente assicuratore, della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge; (ii) una volta accertato il diritto, la prestazione si intende riconosciuta sino a quando sopravvengano modificazioni tali da far venire meno i requisiti costitutivi del diritto; (iii) l’art. 33, l. 104/92, non prevede la potestà dell’ente previdenziale di apporre un termine alla titolarità del diritto, ma consente – all’INPS o al datore di lavoro – di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni per il godimento del diritto; (iv) nel caso di specie, l’ente previdenziale non aveva quindi il potere di circoscrivere, ex ante, nel tempo la prestazione previdenziale, dal momento che l’interessato, una volta presentata la domanda amministrativa, era ormai titolare del diritto.