Permesso parentale tra assistenza continua e necessità di contemperamento con altri valori di solidarietà familiare

16 Marzo 2025

Corte di cassazione, ordinanza 16 marzo 2025 n. 6993

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dipendente era stato licenziato per abuso di permesso perché nell’ultimo periodo del congedo parentale ottenuto per assistere il figlio di poco più di un anno si era assentato per pochi giorni per recarsi all’estero al capezzale della madre, le cui condizioni di salute si erano improvvisamente aggravate. Accertata l’effettività della situazione descritta e rilevato che il dipendente non aveva compiuto nel periodo indicato alcuna attività incompatibile con le finalità del permesso e che durante l’assenza aveva affidato il figlio alla moglie, la Corte d’appello aveva accolto le domande, anche di reintegrazione, per mancata illiceità della condotta contestata. Nel respingere il ricorso avverso tale decisione, la Cassazione osserva che il giudizio pone sostanzialmente un problema di necessario contemperamento delle esigenze cui è finalizzato l’istituto del congedo parentale e la possibile compresenza di altri valori di solidarietà familiare, in una visione complessiva e non atomistica della vicenda, contemperamento affidato al giudice di merito, la cui valutazione resta incensurabile nel giudizio di legittimità.