Prescrizione e decadenza – diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già …

2 Aprile 2014

Prescrizione e decadenza – diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute – d.l. 98/11 sostituisce il previgente limite della prescrizione decennale con un termine di decadenza triennale per la proposizione di domande di accessori al credito e un termine di prescrizione quinquennale per la proposizione di domande di corresponsione di ratei arretrati – art. 38, co. 4, d.l. 98/11 stabilisce applicabilità del nuovo regime di decadenza/prescrizione anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. 98/11 – Corte Cost. stabilisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, co. 4, d.l. 98/11

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Corte costituzionale sentenza 2 aprile 2014 n. 69
Abstract
Dichiarata INCOSTITUZIONALE la RETROATTIVITA’ della nuova disciplina (meno favorevole per l’assicurato) della DECADENZA e della prescrizione in materia di prestazioni previdenziali.
Commento:
Nella giurisprudenza anche di cassazione è stato per molti anni vivace il contrasto sul tema della applicabilità o non del regime di decadenza dell’azione giudiziaria per ottenere prestazioni previdenziali (tre o un anno, a seconda del tipo di prestazione ) ANCHE ALLE DOMANDE AVENTI AD OGGETTO L’ADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI RICONOSCIUTRE SOLO IN PARTE dall’INPS. In proposito, le sezioni unite della Corte di cassazione (da ultimo con la sentenza n. 12720 del 2009) avevano optato per l’inapplicabilità e quindi per la soluzione più favorevole per l’assicurato. Per le consuete ragioni di contenimento AD OGNI COSTO della SPESA pubblica, nel 2011 è intervenuto il legislatore (art. 1, commi 1, lett. d) D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011) a capovolgere il risultato raggiunto, stabilendo che anche le indicate azioni giudiziarie sono assoggettate (oltre che alla prescrizione, anch’essa rivista per i ratei di pensione arretrati) al regime decadenziale. Ed ha altresì disposto (comma quarto dell’art. 1) che tale nuova disciplina si applica retroattivamente, anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto-legge (7 luglio 2011). Ora la Corte costituzionale ha fatto ancora una volta giustizia di questa pratica di leggi retroattive a danno dei cittadini, più volte condannata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Sezione: Previdenza