Previdenza e assistenza
Esposizione all’amianto – Ultradecennale – Beneficio – Legittimità.
Corte di cassazione, sentenza 10 aprile 2014 n. 8453
Abstract
Solo i lavoratori che hanno MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003 beneficiano della più favorevole disciplina pensionistica prevista dalla legge n. 257/1992 per l’ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE ALL’AMIANTO.
Commento
La Corte conferma in materia il proprio consolidato orientamento, ricordando come l’originario intervento legislativo del 1992 – che attribuiva il beneficio della moltiplicazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, col coefficiente dell’1,50, dell’intero periodo ultradecennale lavorato con esposizione all’amianto in regime di assicurazione INAIL – resta applicabile unicamente a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto alla pensione. Diversamente, per coloro che a tale data vantassero un periodo lavorativo ultradecennale con esposizione ad amianto, ma senza avere conseguito gli altri requisiti per la pensione, si applica la disciplina meno favorevole stabilita dal D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 47, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326. Quest’ultima norma, estendendo la platea dei beneficiari anche ai lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, riduceva peraltro, in particolare, il coefficiente di moltiplicazione del periodo ultradecennale di esposizione al 1,25, limitandone l’utilizzazione unicamente ai fini della misura del trattamento pensionistico e non anche ai fini della maturazione del diritto a pensione.
Sezione: Previdenziale