Primo presidente della Corte di cassazione, decreto 10 maggio 2023 n. 12484
Nessun beneficio a causa dell’esposizione all’amianto per le pensioni liquidate col sistema contributivo?
A questo quesito, oggetto del rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Taranto a norma dell’art. 363 bis c.p.c. (pubblicato nel precedente numero della Newsletter), la Corte, con la sua Presidente, risponde con una dichiarazione di inammissibilità per difetto di uno dei requisiti posti dall’articolo citato per l’ammissibilità del quesito: la questione non è stata ancora risolta dalla Cassazione. Senonché è certo che sull’argomento la Corte di cassazione non si è mai espressa direttamente, anche se su alcuni altri profili relativi all’argomento pronunce vi sono state (e la Corte le cita), dalle quali potrebbe desumersi che, investita della questione, la Corte si pronuncerebbe in un certo modo. E’ sufficiente per disconoscere il requisito della novità? O si tratta piuttosto di scarsa problematicità dell’argomento oggetto del quesito (altro requisito richiesto)? Che però non sembra, dato che, come segnalato puntualmente dal Tribunale, nei giudizi di merito perdurano forti contrasti in ordine alla corretta interpretazione della legge previdenziale. Certo, con questa dichiarazione di inammissibilità la Corte ha in realtà preso posizione in maniera indiretta sul quesito, ma senza attivare il normale contraddittorio interno, in funzione di un maggiore approfondimento della questione. Una interpretazione restrittiva dello strumento disciplinato dalla norma processuale?