Revisione di rendita INAIL per aggravamento e per concause dipendenti
Corte di cassazione, sentenza 19 agosto 2024 n. 22897
Un titolare di rendita vitalizia per infortunio in itinere, avendo contratto, oltre trent’anni dopo, una patologia epatica derivante dalle trasfusioni cui era stato sottoposto in occasione dell’infortunio, aveva chiesto all’INAIL l’adeguamento della rendita, domanda che era stata respinta con la motivazione che eccedeva il termine di dieci anni (dall’infortunio), entro il quale, ai sensi dell’art. 83 T.U. infortuni, può essere rivista la rendita. Nel giudizio conseguentemente promosso dall’assicurato, la Cassazione accoglie le sue domande, ribadendo l’interpretazione secondo la quale il termine decennale per il consolidamento dei postumi da infortunio è applicabile unicamente con riguardo agli aggravamenti costituenti l’evoluzione naturale della malattia conseguente l’infortunio. Quando invece, come nel caso esaminato, all’originaria causa di infortunio si aggiunga, in qualunque tempo successivo, una causa diversa connessa alla causa originaria, è applicabile l’art. 80 del T.U., tendente a unificare in una sola rendita gli esiti di tutte le concause.