Sulla pensione indiretta Inarcassa in caso di precedente remota pensione diretta di invalidità
Corte di Cassazione, sentenza 21 ottobre 2024, n. 27147
La vedova di un architetto, che dal 2005 aveva percepito la pensione di invalidità e che, continuando a lavorare, nel 2011 era deceduto prima di raggiungere l’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia, ha chiesto in giudizio la rideterminazione dell’importo della pensione di reversibilità in relazione non all’ammontare della pensione di invalidità, ma a tutti i contributi versati dal marito sino alla data della sua morte. La Cassazione le dà ragione, osservando che: (i) in base alla disciplina della previdenza di settore (in particolare, art. 7, co. 3, l. 6/81), correttamente interpretata, il coniuge superstite ben può, allorché l’altro coniuge sia morto senza avere conseguito la pensione di vecchiaia, ottenere la pensione indiretta parametrata sull’anzianità complessivamente maturata dall’assicurato; (ii) è vero che, solo al raggiungimento di determinati requisiti, qui inesistenti, l’interessato avrebbe potuto sostituire la pensione d’invalidità con la pensione di vecchiaia; tuttavia, il mancato perfezionamento di tali requisiti configura proprio il presupposto per rivendicare la pensione indiretta.