Sull’indennizzabilità dell’infortunio occorso nel tragitto tra sede aziendale e cantiere
Corte di Cassazione, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28429
Tribunale e Corte d’appello avevano escluso l’indennizzabilità, a titolo di infortunio in itinere, dell’infortunio occorso a un lavoratore durante uno spostamento dalla sede aziendale a un cantiere. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; (ii) in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa; (iii) nel caso di specie, lo spostamento dalla sede aziendale, ove il dipendente si era recato con mezzi propri, verso il cantiere era funzionale allo svolgimento delle mansioni richieste dal datore di lavoro ed era pertanto avvenuto durante l’orario di lavoro.