Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, 22 aprile 2020
E’ illegittima la clausola dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari Emergenza Covid.19 nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei in stato di bisogno, solo ai residenti nel Comune.
Il T.A.R. Abruzzo accoglie l’azione proposta in via cautelare da una cittadina in stato di bisogno de L’Aquila, che lamentava di non poter partecipare al bando per le misure di sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, in attuazione della normativa di sostengo nell’emergenza della pandemia, in quanto non residente anagraficamente nel Comune. Il Tribunale ricorda che lo stesso Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha raccomandato di evitare simili clausole, che avrebbero “l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale”.