Tribunale di Bari, 23 febbraio 2024
Il giudizio promosso dal lavoratore avente ad oggetto l’obbligo contributivo del datore di lavoro è di competenza del giudice nella cui circoscrizione risiede lo stesso lavoratore.
Il Giudice barese rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società datrice di lavoro e dall’INPS i quali sostenevano che, trattandosi di domanda relativa al versamento di contributi previdenziali e, quindi, di obbligo contributivo del datore di lavoro, fosse competente il diverso Tribunale individuato ai sensi del 3° comma dell’art. 444. Il Tribunale ritiene invece applicabile il 1° comma della stessa disposizione (che individua la competenza in relazione alla residenza dell’attore), argomentando sulla natura di diritto soggettivo del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali. Per il Tribunale la previsione di cui al terzo comma integra una disposizione speciale, la cui applicazione è limitata alle sole controversie dirette tra INPS e datori di lavoro.