Tribunale di Bergamo, 16 novembre 2022
Reddito di cittadinanza: rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione della compatibilità con il diritto dell’Unione del requisito decennale di residenza in Italia.
Il Giudice bergamasco era stato chiamato a decidere sul ricorso presentato da un cittadino straniero, ammesso alla protezione internazionale sussidiaria, che si è visto revocare dall’Inps il reddito di cittadinanza per mancanza del requisito di residenza decennale previsto dall’art. 2. c. 1, lett. a), del D.L. 4/2019. Il Tribunale, dopo aver rilevato che il reddito di cittadinanza costituisce sia una misura di assistenza sociale sia uno strumento di accesso all’occupazione, ha richiamato gli artt. 26 e 29 della Direttiva 2011/95, i quali prevedono l’obbligo di parità delle prestazioni a favore dei cittadini e dei soggetti beneficiari di protezione internazionale. Ciò premesso, il Giudice ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia, chiamandola a valutare la sussistenza o meno di una discriminazione indiretta dello straniero per effetto del requisito di residenza decennale, incompatibile con la regolazione europea.