Tribunale di Bergamo, 2 marzo 2018

2 Marzo 2018

Discriminatoria la condotta dell’INPS che nega il c.d. bonus bebè ai cittadini non comunitari.
Alcuni cittadini stranieri, in possesso di permesso unico per lavoro, inoltravano tramite posta elettronica certificata domanda di riconoscimento del c.d. bonus bebè (di cui all’art. 1, c. 125, L. 190/2014). L’INPS rigettava le domande poiché non presentate con la modalità telematica, sebbene la stessa, con riferimento a cittadini stranieri, sia consentita ai soli titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Affermata l’ammissibilità della presentazione della domanda anche via P.E.C., il Tribunale dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire la citata prestazione sin dalla data di presentazione della domanda, condannando altresì l’INPS a dare adeguata pubblicità alla corretta individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta e ad adeguare i moduli online per la domanda amministrativa. Tale condotta, infatti, si pone in contrasto con la direttiva 2011/98/UE che, in relazione alle prestazioni assistenziali e previdenziali, assicura parità di trattamento tra cittadini dell’Unione Europea e cittadini di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito