Tribunale di Bergamo, sentenza n. 941 del 12 dicembre 2013
Il principio di automaticità delle prestazioni nel caso di omesso versamento della contribuzione previdenziale, ex art. 2116 cod. civ., si applica anche ai rapporti previdenziali nella c.d. “gestione separata” per le collaborazioni coordinate e continuative.
L’importante e innovativo provvedimento che si segnala afferma un principio di grande rilevanza, ovvero quello dell’estensione alle collaborazioni coordinate e continuative della regola dettata dall’art. 2116 cod. civ., norma secondo la quale le prestazioni previdenziali discendenti dai contributi obbligatori sono dovute al prestatore di lavoro, a carico dell’ente previdenziale, anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi. Nel caso, una lavoratrice si era vista negare dall’Inps la pensione di vecchiaia poiché per diversi anni il committente non aveva effettivamente versato i contributi dovuti nell’ambito di un regolare rapporto di collaborazione a progetto.
Il Tribunale, pur riconoscendo che la norma in discussione parla dei soli rapporti di lavoro subordinato, ritiene che essa esprima un principio di ordine generale il quale, anche per evitare una violazione dell’art. 3 Cost., va esteso alle collaborazioni coordinate e continuative la cui condizione è stata progressivamente assimilata a quella del lavoro subordinato (a partire dal fatto che la responsabilità dell’adempimento previdenziale, a differenza di quanto avviene in generale per il rapporto di lavoro autonomo, è in capo al soggetto committente).