Tribunale di Brescia, 14 aprile 2015

14 Aprile 2015

E’ discriminatoria la condotta dell’Inps che chiede al lavoratore straniero la restituzione di quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare, per via della mancanza del requisito della residenza dei familiari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il requisito della residenza sul territorio italiano dei familiari, come condizione per l’ottenimento degli assegni familiari, è richiesto dalla legge 153 del 1988 solo per i cittadini stranieri e non per quelli italiani. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che tale differenza di trattamento si ponga in contrasto con quanto disposto dagli artt. 4 e 11 della Direttiva 2003/109/CE, e ha dunque ritenuto di dovere disapplicare tale disposizione. La condotta dell’Ente è stata altresì ritenuta oggettivamente discriminatoria (rimanendo irrilevante che non vi fosse colpa o dolo dell’Inps nell’applicare la disposizione di legge), suscettibile di azione proposta con le regole procedurali dell’art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011. – Sezione: Previdenza