Tribunale di Busto Arsizio, 29 marzo 2018

29 Marzo 2018

L’opzione per il regime della c.d. “opzione donna”, sussistendone i requisiti, poteva essere fatta anche dalla lavoratrice in possesso dei requisiti per il regime ordinario di pensionamento.
Una lavoratrice aveva ottenuto la pensione calcolata secondo il regime della c.d. “opzione donna”. L’INPS, dopo aver inizialmente liquidato la pensione secondo quel regime, le aveva notificato un provvedimento di ricalcolo peggiorativo della pensione, avendo verificato che la stessa avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico ordinario (in regime retributivo).
Il Tribunale accoglie l’impugnazione del provvedimento dell’Ente, osservando che l’accesso al trattamento pensionistico secondo il citato regime speciale era soggetto esclusivamente al possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici, non anche all’assenza di altri requisiti quali quelli previsti per l’accesso alla pensione di anzianità con le regole ordinarie.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito