Tribunale di Civitavecchia, 18 aprile 2024
Assegno di assistenza agli invalidi parziali: il requisito del possesso di titolo di soggiorno di un anno è incostituzionale se non si calcola sommando tra loro anche permessi più brevi.
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario, al quale l’INPS aveva negato l’assegno di assistenza per gli invalidi parziali di cui all’art. 13, l. 118/1971, rilevando che il ricorrente non era in possesso del requisito del possesso di un titolo di soggiorno di durata almeno annuale, come previsto dalla legge (al momento della domanda, l’istante era titolare di un permesso di soggiorno di sei mesi, per cure mediche, ma aveva alle spalle quasi venti anni di permanenza in Italia). Secondo il Giudice la norma, che impone condizioni più restrittive al cittadino straniero per l’accesso a prestazioni assistenziali, è discriminatoria sulla base dell’origine nazionale e pertanto incostituzionale. Tuttavia, è possibile fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata, secondo la quale il requisito minimo di un anno di permesso di soggiorno per accedere a prestazioni assistenziali può essere integrato anche sommando la durata di permessi più brevi.