Tribunale di Como 28 novembre 2016

28 Novembre 2016

Il licenziamento ad nutum del lavoratore che abbia raggiunto i requisiti pensionistici non è possibile se il datore di lavoro non ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso alla prosecuzione del rapporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’art. 24 del d.l. 201/2011, nel prevedere agevolazioni in caso di prosecuzione del rapporto oltre l’età pensionabile, non costituisce in capo al lavoratore un diritto incondizionato alla prosecuzione stessa, ma soltanto una facoltà di accordo in tal senso tra le parti. A fronte del raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti pensionistici, sussiste però un onere in capo al datore di lavoro di manifestare tempestivamente il proprio dissenso al mantenimento del rapporto. In caso contrario, il protrarsi della prestazione lavorativa – con relativo pagamento della retribuzione – è indice della volontà implicita della parte datoriale di non recedere ad nutum del rapporto.