Tribunale di Firenze, 6 luglio 2016

6 Luglio 2016

Il Tribunale di Firenze si esprime in senso favorevole al lavoratore sul tema della decorrenza dei termini per l’accesso al Fondo di garanzia dell’INPS, nel caso di datore di lavoro escluso dal fallimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il termine di un anno per la presentazione del ricorso giudiziario volto al recupero del Tfr dall’INPS, decorre dallo scadere dei 240 giorni utili per il completamento del procedimento amministrativo, e non dal minore periodo di 180 giorni, come sostenuto dall’Ente.
Per quanto riguarda invece la garanzia delle ultime tre mensilità di retribuzione, il periodo a ritroso di 12 mesi previsto dalla legge deve calcolarsi, nel caso di datore di lavoro non soggetto a fallimento, non dalla data di inizio dell’esecuzione forzata, ma dalla data del primo atto con cui il lavoratore ha attivato la tutela giudiziaria del proprio credito.