Tribunale di La Spezia, 2 maggio 2018

2 Maggio 2018

TFR destinato a un fondo di previdenza complementare: se il credito è stato ammesso al passivo fallimentare il Fondo di Garanzia deve pertanto provvedere al pagamento.
Un lavoratore conviene in giudizio l’INPS contestando il rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, respinta sulla base del fatto che il lavoratore aveva optato per la destinazione del TFR a un fondo di previdenza complementare.
La sentenza afferma che il provvedimento di ammissione al passivo dei crediti di lavoro e il relativo accertamento vincolano l’Ente previdenziale: l’INPS non può contestare il credito sostenendo che il TFR era stato ceduto a un fondo di previdenza integrativa, o che il lavoratore, in conseguenza di tale destinazione, non avesse titolo per chiederne il pagamento diretto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito