Tribunale di Lodi, 30 maggio 2023
Anche la lavoratrice domestica che dia le dimissioni nel periodo tutelato di maternità ha diritto alla NASPI.
La ricorrente, assunta come collaboratrice familiare, si è dimessa durante il periodo di maternità per prestare le cure occorrenti alla figlia e ha presentato domanda di NASPI, avendo maturato i relativi requisiti contributivi ed occupazionali. La prestazione è stata negata dall’INPS in sede amministrativa, ritenendo che la lavoratrice domestica non rientrerebbe nell’ambito applicativo degli artt. 54 e 55 del T.U. maternità del 2001. Il Tribunale accoglie il ricorso della lavoratrice, valorizzando il combinato disposto dell’art. 1, secondo comma, del T.U. maternità, che fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da altre disposizioni, e dell’art. 25 del C.C.N.L. di riferimento, che al comma 3 sancisce il medesimo divieto di licenziamento di cui agli artt. 54 e 55 del Testo Unico: l’interpretazione a sostengo del diritto della lavoratrice domestica madre viene adottata anche in considerazione del generale divieto di discriminazioni posto dall’art. 3 dello stesso d.lgs. 151/2001.