Tribunale di Lucca, 7 marzo 2023
Una lettura ragionevole del divieto di cumulo tra retribuzione e pensione ottenuta in quota 100: dovuta la restituzione solo della quota relativa alla retribuzione percepita, e non dell’intera annualità di pensione.
Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un uomo, beneficiario della pensione “quota 100”, al quale l’INPS aveva chiesto la restituzione di una intera annualità di pensione, per il fatto di avere percepito nel medesimo periodo redditi da lavoro dipendente (nel caso, meno di 150 euro per due giornate di lavoro), che la legge considera non cumulabili con il trattamento previdenziale per il periodo fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Secondo il Tribunale, la pretesa dell’Istituto non trova fondamento nella norma di legge, che si limita a prevedere l’incumulabilità senza stabilire la specifica sanzione. La conseguenza individuata dall’INPS è ritenuta iniqua e sproporzionata, e l’Istituto si dovrà limitare a chiedere la restituzione dei maggiori importi percepiti dal beneficiario di pensione “quota 100” a fronte della prestazione di lavoro subordinato.