Tribunale di Milano, 10 novembre 2021
Il detenuto che abbia prestato attività lavorativa durante il periodo di detenzione ha diritto alla NASPI al termine della pena detentiva.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un ex detenuto, che aveva svolto attività lavorativa durante il periodo di detenzione, avverso il rigetto della domanda dell’indennità di disoccupazione (Naspi) da parte dell’INPS. Il Giudice ha ritenuto di condividere l’orientamento già espresso in una precedente sentenza della Corte d’appello di Torino, affermando che il lavoro carcerario sia del tutto equiparabile a quello svolto da persone non sottoposte a detenzione e che la scarcerazione vada intesa come perdita del lavoro involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla disoccupazione, pena inficiare la finalità di reinserimento anche di tale sussidio.