Tribunale di Milano, 11 dicembre 2021
L’Inps non più rifiutare il godimento integrale del congedo obbligatorio di maternità con opzione per la flessibilità ex art. 20 d.lgs. 151/2001, per motivi connessi alla tardività della certificazione medica che lo autorizza.
Il Giudice accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto contro l’Inps da una lavoratrice alla quale stata negata la possibilità di prolungare al quarto mese dopo il parto il congedo parentale, con l’opzione per la flessibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 151/2001: tale diniego si basava sulla presunta tardività di produzione della certificazione medica che attestava la possibilità per la lavoratrice di proseguire la prestazione fino a un mese dalla data presunta del parto, cosa che nei fatti era avvenuta. Il Tribunale, ritenuta nel caso la tempestività delle certificazioni richieste, ha comunque ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza della Cassazione di indisponibilità del diritto al congedo parentale, per cui esso deve essere comunque riconosciuto integralmente.