Tribunale di Milano, 14 marzo 2023
Non è indispensabile la convivenza quale presupposto perché sorga il diritto all’assegno per il nucleo familiare, essendo sufficiente che il genitore, cui spetta l’assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli.
Nell’ipotesi in cui la madre naturale con la quale la prole conviva, non abbia diritto alla percezione dell’assegno in quanto non sia lavoratrice dipendente, tale situazione non può precludere la domanda del padre, lavoratore subordinato. La convivenza rappresenta infatti soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, requisito di per sé sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio. Se così non fosse, infatti, la posizione del minore verrebbe pregiudicata dal mancato riconoscimento di un sostegno economico in favore di un genitore che contribuisce al mantenimento del figlio. Nel caso di specie è stata anche respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal datore di lavoro del ricorrente, poiché quest’ultimo è il soggetto comunque tenuto al pagamento degli assegni alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, con il successivo conguaglio da parte dell’Istituto delle somme versate.