Tribunale di Milano, 16 giugno 2017

16 Giugno 2017

L’ utilizzo di alcune ore dei permessi della l. 104/92 per attività diversa dall’assistenza al congiunto non costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante, dovendone valutare le concrete ragioni, e non giustifica il licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame la lavoratrice aveva usufruito di tre giorni di permessi ex l. 104/92 per assistere il padre, ma la società sosteneva che non avesse svolto attività di assistenza per alcune ore di una delle giornate di assenza. Il giudice non ritiene il fatto disciplinarmente rilevante, avendo la lavoratrice prestato assistenza al genitore per più giorni consecutivi (anche durante la notte), ed essendo comunque impossibilitata a svolgere la prestazione di lavoro per l’azienda in quelle poche ore resesi inaspettatamente libere dagli impegni assistenziali. Peraltro l’assenza ingiustificata per poche ore dal posto di lavoro legittimerebbe, in ogni caso, solo una sanzione conservativa. Il giudice ordina dunque la reintegrazione della ricorrente.