Tribunale di Milano, 17 febbraio 2022
L’assegno sociale è dovuto senza necessità che il richiedente si rivolga prima all’ex coniuge per chiedere il mantenimento o l’assegno familiare.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino che si era visto negare dall’Inps il diritto a ricevere l’assegno sociale. Secondo l’Ente, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto prima chiedere la modifica delle condizioni di divorzio all’ex moglie, titolare di pensione, per ottenere un contributo al mantenimento o un assegno familiare. Condividendo il recente orientamento della Suprema Corte, il Giudice ritiene che del diritto all’assegno sociale è titolare il soggetto che versi in uno stato di bisogno effettivo, senza che siano rilevanti possibilità eventualmente non percorse di ottenere redditi in altro modo. In particolare, non esiste per il cittadino che abbia presentato la domanda alcun obbligo di preventiva azione verso l’ex coniuge.