Tribunale di Milano, 23 marzo 2018

23 Marzo 2018

Per la domanda di anticipo NASPI non serve la prova dell’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale.
Il Tribunale di Milano si pronuncia in materia di richiesta di anticipo NASPI ex art. 8 D. Lgs 22/2015 rigettata dall’INPS per “mancanza della documentazione attestante l’avvio dell’attività”. La finalità della disposizione è quella di garantire all’istante i mezzi per fuoriuscire dallo stato di disoccupazione e pertanto, in sede di presentazione della domanda, non deve essere fornita la prova dell’avvio dell’attività. La possibilità di richiedere in via integrale e immediata la NASPI rappresenta un incentivo per l’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale e l’unico limite fissato dalla citata disposizione è che la richiesta debba essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività stessa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito