Tribunale di Milano, 3 dicembre 2020

3 Dicembre 2020

Al fine dei requisiti per ottenere la Naspi, la semplice titolarità di una carica di amministratore non comporta di per sé la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, ed il relativo obbligo di dichiarazione dei redditi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’Inps negava il trattamento di disoccupazione involontaria a un lavoratore licenziato per giustificato motivo, ritenendolo decaduto dal diritto per non avere dichiarato i redditi percepiti come titolare della carica di amministratore di una s.r.l., entro il termine di decadenza previsto dall’art. 11 d.lgs. 22/2015. Il Tribunale accoglie il ricorso del lavoratore rilevando che, di per sé, la carica amministrativa non è un rapporto di lavoro né implica necessariamente un compenso (che nel caso non c’era, essendo la società in liquidazione): non è dunque applicabile il citato regime decadenziale.