Tribunale di Milano, 30 aprile 2016

30 Aprile 2016

Rimessa al giudizio della Corte Costituzionale la modulazione percentuale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

L’art. 24, comma 25, del DL 201/2011 aveva previsto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici fosse riconosciuta nella misura del 100% solo per le pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n 70 del 30 aprile 2015 ha dichiarato illegittima tale disposizione. A seguito dell’intervento della Corte il DL 65/15 ha modificato la disciplina del 2011 prevedendo una graduazione nella percentuale di rivalutazione da applicarsi ai trattamenti pensionistici, in base alla loro entità. Il giudice di Milano chiede ora alla Corte di esprimersi nuovamente sulla questione (così come emerge dalle modifiche legislative) in relazione ai seguenti profili: art. 136 Cost (per avere il legislatore prolungato la vita di una norma dichiarata incostituzionale); artt. 3, 36 e 38 Cost (violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, violazione del principio di proporzionalità, e assenza di motivazione riguardo alla prevalenza delle esigenze di bilancio rispetto ai diritti pensionistici). In subordine si rimette alla Corte anche il combinato disposto del DL 65/15 e dell’articolo 1 comma 483, L .47/13 (sempre avente ad oggetto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici). PREVIDENZA