Tribunale di Milano, 6 dicembre 2023
L’INPS è il solo legittimato passivo in controversie relative alle prestazioni previdenziali che dovrebbero essere anticipate dal datore di lavoro, tra cui indennità di malattia e di maternità, ma non erogate.
Il Tribunale accoglie il ricorso di una lavoratrice promosso (anche) verso l’Inps, per ottenere il pagamento delle indennità di malattia e di maternità, non corrisposte dal datore di lavoro. Il Giudice ha anzitutto respinto le eccezioni di improponibilità sollevate dall’Istituto previdenziale per presunta assenza di domanda amministrativa, rilevando che parte ricorrente ha provato di aver trasmesso all’INPS i certificati relativi allo stato di malattia e di maternità. Inoltre, alla luce della giurisprudenza di legittimità, è stata ribadita la titolarità in capo al solo INPS del lato passivo del rapporto obbligatorio nelle ipotesi di prestazioni previdenziali di cui il datore di lavoro sia chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore, a prescindere dall’avvenuto conguaglio tra tali somme e i contributi dovuti dallo stesso datore all’Istituto.