Tribunale di Monza, 15 gennaio 2024
Ai fini della decadenza dalla NASpI è onere dell’INPS dimostrare che l’attività svolta sia di natura subordinata, o che il reddito sia superiore alla soglia.
Il Giudice dichiara l’illegittimità della richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione nei confronti della ricorrente, che nel periodo di percezione della Naspi aveva prestato attività lavorativa di carattere autonomo in favore di due diversi datori di lavoro, sulla base di una sentenza che aveva dichiarato la reale natura subordinata dei rapporti di lavoro di alcune sue colleghe (giudizio al quale la lavoratrice erra invece estranea). Il Tribunale ha quindi affermato che la sentenza e il verbale ispettivo prodotti da INPS non potevano estendersi al caso di specie, gravando sull’Istituto l’onere di provare che anche la ricorrente avesse svolto attività di tipo subordinato e, comunque, che i redditi percepiti dalla stessa fossero superiori al limite ammesso dalla normativa Naspi.