Tribunale di Novara, 20 gennaio 2022
Calcolo dell’indennità di maternità per le assistenti di volo: è discriminatorio il trattamento deteriore, e per tale motivo il diritto all’integrazione non è soggetto a prescrizione né decadenza.
Il Tribunale, nel dichiarare la natura discriminatoria delle condotte denunciate dalla lavoratrice, respinge le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall’INPS, discostandosi apertamente dall’orientamento maggioritario, avallato anche dalla Suprema Corte, secondo cui anche ove sia lamentato il carattere discriminatorio del trattamento opera il termine decadenziale di tre anni per intraprendere l’azione volta ad ottenere l’esatto importo della prestazione previdenziale di maternità. Secondo il Giudice di merito, invece, la discriminazione diretta insita nella parziale liquidazione dell’indennità di maternità comporta che la domanda giudiziale non abbia ad oggetto l’adempimento di una prestazione, ma la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti della stessa, tramite il versamento della somma cui la ricorrente avrebbe avuto diritto sin dall’origine.