Tribunale di Parma, 13 novembre 2014

13 Novembre 2014

E’ nullo il licenziamento per cessazione di attività se subito dopo l’azienda viene affittata ad un terzo. Nel caso di condanna al pagamento di differenze retributive per il periodo passato, il datore di lavoro può operare le ritenute fiscali ma non quelle previdenziali, il cui onere rimane interamente a suo carico, senza diritto di rivalsa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La sentenza del Tribunale di Parma afferma l’invalidità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avendo accertato che nel caso la cessazione dell’attività non era effettiva, in quanto pochi giorni dopo il recesso si era verificato un affitto dell’azienda: il licenziamento è dunque nullo per violazione dell’art. 2112 c.c., con diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda stessa. Interessante anche un passaggio finale del provvedimento, dove il Giudice fa applicazione di una regola più volte ribadita dalla giurisprudenza, ma poco conosciuta e rispettata: quando il datore di lavoro viene condannato al pagamento di differenze retributive (nel caso, per omessa od erronea applicazione di regole del contratto collettivo), sulle somme lorde dovute potrà operare la ritenuta fiscale ma non quella previdenziale, rimanendo internamente a suo carico, anche per la parte normalmente dovuta dal lavoratore, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali.