Tribunale di Pavia, 16 maggio 2023
La residenza effettiva biennale continuativa prima della domanda, ai fini del reddito di cittadinanza, può essere dimostrata mediante produzione istruttoria di risultanze obiettive.
Le risultanze anagrafiche costituiscono una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte. In particolare, il requisito della residenza decennale stabile e continuativa in Italia e della residenza continuativa nel biennio precedente, ai fini della domanda di reddito di cittadinanza, va inteso in senso sostanziale e non formale. A fini probatori deve quindi essere valorizzata l’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive.