Tribunale di Roma, 12 giugno 2020

12 Giugno 2020

Per la stipulazione degli accordi collettivi derogatori all’art. 2112 c.c. non è sufficiente la mera domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La sentenza affronta il tema della validità dell’accordo derogatorio dell’art. 2112 c.c. nell’ambito del concordato preventivo. Il Giudice afferma che ai fini della validità dell’accordo è necessario che sia stata dichiarata l’apertura della procedura di concordato preventivo, non bastando la mera proposizione dell’istanza. Il Tribunale precisa altresì che la domanda di applicazione dell’art. 2112 c.c., per conservazione del rapporto di lavoro in capo al cessionario, non è condizionata all’impugnazione del licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito