Tribunale di Roma, 14 aprile 2016

14 Aprile 2016

Il fatto che il lavoratore presenti la domanda dell’Aspi subito dopo l’avvio della procedura ex art. 7 l. 604/1966, e prima dell’effettivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è un motivo ostativo alla concessione dell’indennità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame il lavoratore conviene in giudizio l’Inps, dopo che l’istituto aveva rifiutato di erogare l’Aspi, sostenendo che il lavoratore non ne avesse diritto in quanto ancora dipendente al momento della presentazione della domanda. Il giudice accoglie le istanze del lavoratore, poiché ritiene legittimo l’invio della richiesta all’ente assicuratore anche prima dell’effettivo inizio della disoccupazione (ma dopo l’avvio della procedura prevista dalla legge per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo); l’erogazione delle somme avrà inizio solo dopo il licenziamento. – previdenza