Tribunale di Roma, 18 gennaio 2022
Non deve essere restituita per intero l’indennità di mobilità se il lavoratore viene reintegrato in regime di tutela reale attenuata, con un risarcimento solo parziale delle retribuzioni perse.
Il Tribunale, con una pronuncia innovativa (e idonea ad estendersi anche all’istituto della Naspi), accoglie il ricorso di alcune lavoratrici che, reintegrate ai sensi dell’art. 18, c. 4, L. 300/1970 (come modificato nel 2012), avevano ricevuto da parte dell’ente previdenziale la richiesta di restituzione delle somme percepite durante il periodo di mobilità (dunque per tutto il periodo tra il licenziamento per riduzione del personale, poi annullato, e la reintegrazione). Il Giudice ha stabilito che la corresponsione di una indennità risarcitoria parziale (per effetto del limite di 12 mensilità posto dall’art. 18, c. 4), pur a fronte di un periodo di disoccupazione forzata più lungo, comporti l’obbligo di restituire i trattamenti percepiti solo nei limiti del risarcimento ricevuto dal datore di lavoro.