Tribunale di Roma, 30 novembre 2021
L’affidamento al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (ai sensi del d.lgs. 148/2015) della gestione dei trattamenti di integrazione salariale Covid obbliga le imprese artigiane che se ne avvalgono al pagamento dei contributi al Fondo.
Il Tribunale rigetta il ricorso presentato da alcune imprese artigiane contro l’obbligo di iscrizione e di contribuzione nei confronti del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, richiesto al fine di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza Covid finanziati dai provvedimenti emergenziali e gestiti dal Fondo. Secondo il Giudice l’obbligo di iscrizione al Fondo e, quindi, di versamento dei contributi previdenziali discende direttamente dal D.lgs. 148/2015, con il quale il legislatore ha inteso affidare al sistema della bilateralità la gestione della tutela previdenziale per tutti i lavoratori nei confronti dei quali non opera la disciplina generale della cassa integrazione guadagni. Nei settori in cui esistono fondi bilaterali alternativi ex art. 27 d.lgs. 148/2015 i datori di lavoro sono tenuti ad iscriversi e a versare i contributi a tali fondi, anche se rimangono liberi di non aderire ai corrispondenti enti bilaterali come l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato, che gestiscono anche altri istituti non necessari per legge.