Tribunale di Sassari, 19 marzo 2024
I limiti al congedo straordinario per assistere soggetti portatori di handicap sono da riferirsi alla persona da assistere, non al lavoratore, che nel tempo può assistere più di una persona.
L’INPS non può rigettare la domanda di accesso al congedo previsto all’art. 42 comma 5 del d.lgs. 151/2001, anche se il richiedente, nel corso della sua vita lavorativa, ne ha già usufruito nel limite dei due anni per un primo soggetto. Il vero destinatario del congedo è infatti il soggetto che necessita di assistenza, non il lavoratore. L’affermazione per la quale il limite di due anni previsto dal comma 5bis del richiamato articolo sia da riferirsi al lavoratore, a prescindere dal numero di soggetti portatori di handicap per i quali richiede detto congedo, risulta essere non sostenibile già in rapporto alla lettera della norma. Il riferimento del congedo alla persona portatrice di handicap è volto ad evitare che un soggetto rimanga privo della necessaria assistenza solo perché il parente ha già usufruito del congedo nel limite massimo di due anni nel corso della sua vita lavorativa.