Tribunale di Siena, 1° giugno 2022
La NASpI deve essere riconosciuta, sussistendone i presupposti, anche ai detenuti lavoratori subordinati dell’Amministrazione penitenziaria.
Il Tribunale rileva una violazione del principio di uguaglianza nell’esclusione dei soli lavoratori detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria dal diritto all’indennità di disoccupazione. La disparità di trattamento emerge in particolare all’interno della stessa popolazione carceraria, nella misura in cui il sussidio di disoccupazione è invece riconosciuto ai detenuti impiegati da datori di lavoro esterni. La negazione di tale diritto risulta non solo discriminatoria, ma contravviene anche ai compiti dello Stato, costituzionalmente previsti, di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e di garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.