Tribunale di Torino, 27 aprile 2023
La NASPI spetta anche al lavoratore che si è dimesso per giusta causa per l’impossibilità di aderire ad un trasferimento a oltre 50 km di distanza.
Il Tribunale accoglie il ricorso contro l’INPS con cui un lavoratore chiedeva il riconoscimento della NASPI dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, consistente nel trasferimento in un sito produttivo a più di 50 km di distanza dal precedente, a prescindere dalla legittimità del provvedimento datoriale. Secondo il Tribunale, infatti, non è corretta la prassi applicata dall’INPS, che nell’ipotesi di trasferimento a notevole distanza eroga l’indennità se vi è stata una risoluzione consensuale del rapporto mentre, in caso di dimissioni per giusta causa, pretende che il lavoratore provi che il trasferimento non era sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Tale prassi distingue senza motivo tra casi analoghi e non è pertanto ritenuta legittima dal Tribunale.