Tribunale di Venezia, 15 febbraio 2018

15 Febbraio 2018

Riconosciuta l’origine professionale di una patologia da amianto in un dipendente delle ferrovie, pur se non addetto ad attività di manutenzione e riparazione.
Il Giudice di Venezia riconosce il risarcimento del danno biologico (per presenza di placche pleuriche) in capo a un lavoratore delle ferrovie, che aveva svolto negli anni ‘70 mansioni di manovale, manovratore e tecnico di stazione. La patologia viene ricondotta al lavoro svolto, in quanto la quantità di amianto presente nel settore ferroviario era tale da esporre i lavoratori all’agente patogeno aero-disperso. La sentenza si sofferma infine sul riconoscimento della responsabilità aziendale ex art. 2087 c.c., data la conoscenza della pericolosità del minerale già all’epoca dei fatti. Respinta anche un’eccezione di inammissibilità del ricorso per il fatto che tra le parti era intervenuta una transazione generale in sede di risoluzione del rapporto di lavoro: le rinunce generiche non possono estendersi alla patologia insorta successivamente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito