compresa tra 2,5 e 12 mensilità – prevista in sede di conversione del contratto a termine sia in contrasto con le tutele risarcitorie previste dall’art. 18 L. 300/70 per i lavoratori a tempo indeterminato (nel testo della sentenza si riporta, però, il testo dell’art. 18 non ancora modificato dalla L. 92/2012). Secondo la Corte non vi sarebbe, infatti, nessuna violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul contratto a termine che vieta qualsiasi discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato in quanto la stessa “non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato”.