Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli …

17 Luglio 2014

Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Non sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di giustizia U.E., sentenza 17 luglio 2014, in cause riunite nn. C-58/13 e C-59/13, Torresi
Abstract
Non costituisce pratica abusiva del diritto dell’Unione il fatto che un cittadino italiano che ottenga il titolo professionale di avvocato in Spagna abbia diritto di esercitare la professione di avvocato in Italia.
Commento
Il dubbio delle ricorrenza di una ipotesi di abuso del diritto di stabilimento era sorto nel giudice italiano che ha posto la questione alla Corte di giustizia U.E. dal fatto che in Italia e non in Spagna la legge nazionale stabilisce una disciplina di accesso alla professione di avvocato, prevedendo in particolare la necessità di un esame di Stato (art. 33, 5° comma Cost.), disciplina che verrebbe ad essere abusivamente elusa nel caso esaminato. Il dubbio, risolto negativamente dalla Corte di giustizia, era altresì sostenuto dal dato di fatto che oltre il 90% degli avvocati che in Italia iscritti nell’albo speciale di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale in Spagna sono cittadini italiani.
Sezione: Processuale